PREMESSA

Secondo quanto previsto dall’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei seguenti procedimenti:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;

c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009;

d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

 

L’Ordine nel corso del 2020 non ha adottato atti rientranti nella fattispecie indicati in premessa

L’Ordine nel corso del 2021 non ha adottato atti rientranti nella fattispecie indicati in premessa